| |
|
|
QUALI
DOCUMENTI SERVONO:
Il Matrimonio civile:
l matrimonio civile viene celebrato dal Sindaco o da un Ufficiale
di Stato civile nel Comune di residenza di uno dei due fidanzati,
alla presenza di due testimoni . E' possibile celebrare le nozze
in un Comune diverso, previa autorizzazione rilasciata dal Comune
di residenza.
Celebrazione del matrimonio in un comune
diverso da quella della residenza:
Il comune di residenza, dopo aver richiesto la
documentazione da parte degli sposi, espone le pubblicazioni e invia
una delega al comune scelto per la cerimonia civile. Contattare
il comune scelto per comunicare i nomi dei testimoni, la data, e
la scelta del regime patrimoniale.
I documenti che servono per il matrimonio
-
Certificato contestuale: da richiedere al
Comune di residenza, riassume cittadinanza, stato civile e residenza
anagrafica
-
Estratto dell’atto di nascita per
uso matrimonio, da richiedere presso il Comune di nascita.
-
Se si è cambiato residenza da meno
di un anno, è necessario il certificato di precedente
residenza.
-
Dichiarazione resa da chi esercita o ha
esercitato la patria potestà, che attesti che i futuri
sposi non si trovano in una situazione che ne impedisce il matrimonio
(parentela, affinità, ecc.). In sostituzione ad esso
è possibile una copia integrale dell’atto di nascita
da chiedere al proprio Comune di nascita.
-
Per i vedovi, copia integrale dell’atto
di morte del coniuge rilasciata dal Tribunale del Comune di
morte previa autorizzazione della Procura della Repubblica di
Competenza.
-
Per i Divorziati, copia integrale dell’atto
di matrimonio precedente, con la sentenza di divorzio annotata
a margine.
-
Per i divorziati o già coniugati,
quando non siano trascorsi 300 giorni dalla data di annotazione
a margine del proprio atto di matrimonio, occorre presentare
la sentenza di divorzio da richiedere al Tribunale che ha emesso
la sentenza. La donna rimasta vedova o divorziata, deve lasciar
trascorrere 300 giorni prima di un nuovo matrimonio, tranne
che non vi sia stata una separazione pluriennale o una sentenza
per impotenza del coniuge (serve ad evitare dubbi sulla paternità
di un eventuale figlio di cui la donna fosse incinta). Il divieto
cessa se si presenta un parto o una interruzione di maternità.
Nel caso la donna non fosse incinta, può richiedere l’autorizzazione
al Tribunale.
-
Autorizzazione del Tribunale dei minori,
per i minorenni che comunque abbiano compiuto i 16 anni di età
|
| |