COME
PREPARARSI AL MATRIMONIO
Chiunque
può contrarre matrimonio in un Comune diverso da quello di
residenza. In questo caso è necessaria la delega del Ministro
di Culto in caso di matrimonio religioso o la delega del Sindaco
in caso di matrimonio civile.
Il
nuovo Ordinamento di Stati Civile entrato in vigore il 30/03/2000
ha semplificato il procedimento delle Pubblicazioni presso l’Ufficio
dello Stato Civile del Comune di residenza dei due futuri sposi
(se questi hanno la stessa residenza) o uno dei due (se hanno residenze
distinte) poiché in questo caso all’altro Comune vengono
richieste d’ufficio.
Alla
luce della recente semplificazione amministrativa e del N.O.S.C.
tutti i documenti necessari, escluso la richiesta di pubblicazioni
redatta dal Ministro di Culto, vengono ACQUISITI D’UFFICIO.
Quindi i cittadini italiani quando si presentano all’Ufficiale
dello Stato Civile per richiedere le pubblicazioni, devono presentare
solo la richiesta di pubblicazioni civili redatta dal Parroco o
dal Ministro di Culto se intendono contrarre matrimonio religioso.
Se invece intendono contrarre matrimonio civile è sufficiente
che si presentino per firmare il verbale di richiesta di pubblicazioni.
Al
momento della richiesta delle pubblicazioni e della firma del relativo
verbale devono portare una marca da bollo (oppure due marche da
bollo che verranno versate al solo Comune dove è stata presentata
la richiesta, qualora i due futuri sposi abbiano residenze distinte
e quindi le pubblicazioni vadano richieste d’ufficio anche
nell’altro Comune) per l’esposizione delle pubblicazioni
stesse. Le pubblicazioni verranno esposte al momento in cui la veridicità
delle dichiarazioni rese dai futuri sposi al momento della richiesta
sarà stata verificata tramite i documenti acquisiti dall’ufficio.
Le pubblicazioni rimarranno esposte per otto giorni consecutivi.
Trascorsi il 3° giorno dall’ultimo giorno di pubblicazione
può essere celebrato il matrimonio. In caso di matrimonio
religioso gli sposi devono ritirare presso l’Ufficio dello
Stati Civile il certificato di eseguite pubblicazioni da riconsegnare
al Parroco o Ministro di Culto che ha redatto la richiesta di pubblicazioni.
In caso di matrimonio civile gli sposi, solo nel caso in cui intendono
sposarsi in un Comune diverso da quello in cui hanno richiesto le
pubblicazioni, ritireranno la delega del Sindaco previa presentazione
di una domanda in carta semplice oppure, come previsto, la delega
potrà essere inviata d’ufficio al Comune dove verrà
celebrato il matrimonio.
I cittadini stranieri che intendono contrarre matrimonio in Italia
devono farsi carico di presentare i documenti necessari, che debbano
essere rilasciati dal loro paese di origine o dal loro Consolato
in Italia.
Documenti richiesti agli stranieri residenti nel Comune:
a) Estratto di nascita su modello plurilingue oppure Estratto di
nascita con traduzione ufficiale allegata con eventuale legalizzazione
(consigliabile ma non necessario qualora il NULLA OSTA sia comprensivo
di tutti dati necessari).
b) Certificato di Capacità Matrimoniale oppure NULLA OST
a contrarre matrimonio in Italia rilasciato dall’autorità
competente con eventuale legalizzazione.
c) Cumulativo di cittadinanza-residenza-stato libero rilasciato
dal Comune di residenza in Italia.
I
documenti 1),2) devono essere presentati dagli interessati, il documento
3) può essere richiesto d’ufficio; poi si procede alle
pubblicazioni come sopra qualora i cittadini stranieri siano regolarmente
residenti in Italia.
N.B.
IL NULLA OSTA può essere rilasciatio:
1) Dall’Autorità competente nel paese di origine dello
straniero e in questo caso il documento deve essere tradotto e LEGALIZZATO
dall’Ambasciata/Consolato d’Italia competente per il
territorio dello Stato straniero;
2) Dall’Ambasciata/Consolato in Italia del paese d’origine
dello straniero e in questo caso il documento, che viene rilasciato
in lingua Italiana, deve essere legalizzato preferibilmente presso
la Prefettura della città dove ha sede l’Ambasciata/Consolato
straniero.
Documenti
richiesti agli stranieri né residenti né domiciliati
nel Comune:
I cittadini stranieri che non sono residenti in Italia sono esenti
dalle pubblicazioni. Devono presentare all’Ufficio dello Stato
Civile i documenti a), b), come sopra descritti più devono
rendere e firmare una dichiarazione di essere esenti dalle Pubblicazioni
matrimoniali perché cittadini stranieri non residenti né
domiciliati in Italia, che l’Ufficiale dello Stato Civile
mette a verbale prima del matrimonio.